1. L'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Autorità garante del contribuente). - 1. In ogni capoluogo di regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è istituita l'Autorità garante del contribuente, organo collegiale operante in piena autonomia e indipendenza, costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale e, nelle suddette province autonome, dal presidente della commissione tributaria di secondo grado, tra persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai preferibilmente anche a riposo;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori del Corpo della guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti nell'ambito di terne formate, per i primi, dal direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e, per i secondi, dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, in pensione, scelti nell'ambito di terne formate, per ciascun ufficio regionale, dai rispettivi organi o collegi professionali di appartenenza, ricercatori universitari,
2. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo conto della capacità, cultura, produttività e attività già svolta. Le funzioni di presidente sono esercitate dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 1. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del citato comma 1. In caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più anziano per età degli altri componenti. Contestualmente alla nomina dei componenti effettivi dell'Autorità garante del contribuente, i presidenti delle competenti commissioni tributarie regionali o di secondo grado designano, con le modalità e con i criteri indicati al comma 1, un presidente e due componenti supplenti, i quali sostituiscono i garanti effettivi in caso di prolungata assenza per cause legittime. I supplenti esercitano le loro funzioni su richiesta del presidente dell'Autorità garante o di chi ne fa le veci e hanno diritto a un gettone di presenza per ciascuna giornata di prestazione della loro attività. Con provvedimento del medesimo presidente dell'Autorità garante è stabilita la durata del periodo di sostituzione. Sono, comunque, valide ed efficaci le delibere indifferibili dell'Autorità garante adottate, in caso di assenza o di legittimo impedimento di alcuno dei componenti il collegio, dagli altri due componenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di contrasto, o anche da uno solo di essi, con espressa riserva di ratifica da parte del collegio in seduta plenaria nella sua prima riunione successiva.
3. I componenti effettivi e supplenti dell'Autorità garante del contribuente prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione tributaria regionale che li ha nominati entro il termine, stabilito a
a) dà corso, con motivata delibera e previa istruttoria, alla procedura di annullamento in via di autotutela per illegittimità degli atti tributari, disponendo che l'ufficio tributario provveda. In caso di dissenso motivato da parte dell'ufficio tributario, che deve essere comunicato comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'invito, l'organo dell'Autorità garante adotta le opportune statuizioni comunicandole all'ufficio predetto. Nei casi in cui è necessario un riesame dell'atto tributario per vizio di merito o per erronea e insufficiente motivazione dell'atto medesimo, l'organo dell'Autorità garante invita l'ufficio tributario competente a modificare o a revocare totalmente o parzialmente l'atto viziato. L'ufficio, dopo avere emanato il conseguenziale provvedimento, ne dà comunicazione all'Autorità garante;
b) rileva e segnala l'esistenza di irregolarità procedimentali di qualsiasi atto di natura tributaria notificato o comunicato al contribuente, disponendone l'annullamento, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Per questi ultimi, se il contribuente richiede la tutela dell'Autorità garante del contribuente ed è comunque pendente il termine per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale, tale termine è sospeso fino alla data di comunicazione della delibera dell'Autorità garante che dichiara l'inammissibilità o rigetta l'istanza del contribuente, ovvero del provvedimento di rigetto adottato dall'ufficio tributario sull'intervento della medesima
c) rivolge direttive o suggerimenti ai dirigenti degli uffici tributari al fine della tutela dei diritti e degli interessi del contribuente o dell'effettiva organizzazione dei servizi;
d) ha il potere di accedere agli uffici degli enti o dei soggetti che esercitano funzioni di natura tributaria per controllare la regolare funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
e) richiama gli uffici di cui alla lettera d) all'adempimento degli obblighi fissati dagli articoli 5 e 12, nonché al rispetto dei termini stabiliti per il rimborso delle imposte, riferendo al riguardo al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate;
f) individua e segnala agli organi e alle autorità competenti i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore o i comportamenti degli uffici tributari possono determinare un pregiudizio per il contribuente o conseguenze inerenti ai rapporti con gli enti impositori; riferisce all'organo gerarchicamente sovraordinato i casi in cui l'ufficio tributario omette o ritarda, senza giustificato motivo, di fornire all'Autorità garante le risposte, i chiarimenti o i documenti richiesti, di trasmettere le comunicazioni prescritte, di ottemperare ai richiami, raccomandazioni e segnalazioni della medesima Autorità garante e di esprimere adeguatamente le proprie motivazioni o l'eventuale dissenso motivato con riferimento specifico al contenuto della delibera di intervento;
g) invita gli organi e le autorità competenti a dare corso al procedimento disciplinare
h) convoca, d'ufficio o a istanza del contribuente, dinanzi a sé il contribuente e il rappresentante dell'ufficio tributario per acquisire, in contraddittorio tra le parti, più precisi elementi di conoscenza del rapporto controverso.
7. Gli uffici tributari sono obbligati a rispondere entro trenta giorni alle richieste, segnalazioni, raccomandazioni e a qualsiasi altro intervento dell'Autorità garante del contribuente, indicando i provvedimenti adottati o l'eventuale contraria soluzione proposta affinché la medesima Autorità garante possa adottare le proprie statuizioni.
8. L'Autorità garante del contribuente esercita le attribuzioni di cui al comma 6 e ogni altra funzione conferitale dalla legge nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle agenzie fiscali, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente dotato di potestà impositiva, i cui uffici hanno sede nel territorio della regione o della provincia autonoma, nonché nei confronti dei loro concessionari, ausiliari e organi indiretti che svolgono attività di accertamento, liquidazione o riscossione di tributi di qualsiasi specie. Qualora la segnalazione del contribuente sia diretta a un ufficio dell'Autorità garante incompetente per territorio, questi la trasmette all'ufficio competente, informandone l'interessato. I difensori civici regionali, provinciali e comunali trasmettono all'Autorità garante, informandone gli interessati, le istanze e le segnalazioni ad essi rivolte aventi ad oggetto atti o rapporti di natura tributaria, qualunque sia l'ente o il soggetto impositore.
1. È istituito il Consiglio nazionale del Garante del contribuente, di seguito denominato «Consiglio nazionale», al quale sono conferiti poteri finalizzati all'attuazione dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché all'effettivo coordinamento e collegamento degli uffici regionali dell'Autorità garante del contribuente, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi, al fine di garantire l'adeguata informazione del contribuente, nonché la chiarezza e la trasparenza dell'attività degli uffici finanziari, degli enti locali e degli altri enti impositivi.
2. Al Consiglio nazionale sono altresì conferiti i poteri necessari per dare corso a iniziative volte a tutelare e ad accrescere il prestigio della figura giuridica dell'Autorità garante del contribuente, per potenziare l'organizzazione degli uffici regionali della stessa Autorità garante, per adottare eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza nonché per l'osservanza dei princìpi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Lo stesso Consiglio nazionale provvede inoltre alla costituzione di un ufficio studi e programmazione e alla pubblicazione di una rivista dell'Autorità garante del contribuente.